L'accoglienza prevista da leggi e trattati


A cura di Priscilla Lopez e Ikhlas Joual Alaoui


L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26].


Sul piano internazionale, è indispensabile richiamare la Convenzione sullo status dei rifugiati, siglata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo status di rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e ratificato dall'Italia con L. 14 febbraio 1970, n. 95. La partecipazione del nostro Paese ad entrambi gli atti, lo rende destinatario del sistema di garanzia e tutela dei rifugiati in essi contenuto. Sia la Convenzione che il Protocollo sono richiamati nell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a conferma dell'importanza che il diritto di asilo riveste a livello nazionale, comunitario e internazionale. 


Le condizioni dello straniero secondo la Costituzione italiana



All'interno dell'ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero viene disciplinata sia dalla carta costituzionale che dalla legge ordinaria.





Il comma due delega infatti la legislazione ordinaria a regolare tale condizione in conformità alle norme ed ai trattati internazionali.

Il comma tre statuisce invece che lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio, nel suo Paese d'origine, delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiane, ha diritto d'asilo nel territorio italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Infine, per quanto concerne il comma quattro, esso vieta l'estradizione per motivi politici.

Si può dunque distinguere tra:

  • rifugiato politico, vale a dire chi vive nel fondato timore di venir perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo;

  • richiedente asilo, ovvero la persona che non chiede solamente il soggiorno, bensì anche la protezione, per essersi egli sottratto agli organi di giustizia del Paese d'origine;

  • profugo, fuggito per motivi legati alla guerra, alla persecuzione o a calamità naturali.
La condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge: il trattamento giuridico a cui viene sottoposto non viene lasciato all'arbitrio della pubblica amministrazione, ma può essere fissato soltanto dalla legge e non può essere meno favorevole di quanto previsto nelle norme di diritto internazionale, sia consuetudinarie, sia pattizie.
La Protezione Internazionale nel Trattato di Ginevra



Il trattato di Ginevra è un' importante convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, 
è un trattato delle nazioni unite, che definisce chi è un rifugiatp e definisce i diritti dei singoli che hanno ottenuto l'asilo e le responsabilità delle nazioni che garantiscono l'asilo medesimo.
La convenzione si basa sull'articolo 14 della dichiarazione universali dei diritti umani del 1948, che riconosce il diritto delle persone a chiedere l'asilo dalle persecuzioni in altri paesi. 
La convenzione è stata approvata durante in una speciale conferenza delle Nazioni Unite, tenuta a Ginevra il 28 luglio 1951. 
La Danimarca è stato il primo stato a ratificare, nel 1952, il trattato è entrato in vigore nel 1954.
L'articolo 1 della Convenzione, stabilisce la seguente definizione di rifugiato: 
"Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
I paesi che hanno ratificato la Convenzione sui rifugiati sono obbligati a proteggere i rifugiati che si trovano sul loro territorio. Ci sono una serie di disposizioni che gli Stati che sono parte della Convenzione sui rifugiati e del protocollo del 1967 devono rispettare. Tra questi vi sono: 
  • Cooperazione con UNHCR: gli Stati si impegnano a collaborare con l'Alto commissariato delle nazioni unite.
  • Informazione sulla legislazione nazionale: le parti della convenzione si impegnano a comunicare al segretario generale delle nazioni unite le leggi ed i regolamenti che possono adottare per assicurare l'applicazione della Convenzione 
  • Esenzione dalla reciprocità: secondo la legge di un paese, la concessione di un diritto ad uno straniero è subordinata alla corrispondente concessione di un trattamento simile da parte del paese dello straniero ad un proprio cittadino 




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